REGIME FISCALE PROFESSIONISTI

Il libero professionista è una figura molto importante in quanto mette a disposizione di terze persone la propria esperienza professionale, offrendo servizi specializzati in diversi ambiti applicativi. Egli per svolgere la propria professione deve essere abilitato e necessita dell’apertura di una Partita IVA per essere a tutti gli effetti un lavoratore autonomo.

 

Come scegliere il giusto regime fiscale?

Per scegliere il regime fiscale più giusto è necessario fare un’analisi preliminare, infatti, bisogna analizzare la convenienza o meno nell’adozione di quest’ultimo.
Il professionista può scegliere tra i seguenti regimi:

  1. regime di contabilità semplificata (regime naturale) o in alternativa quello ordinario
    (su opzione);
  2. regime forfettario.

 

Regime contabile semplificato

Il professionista che apre Partita IVA, e  non opta per il regime agevolato attraverso la “Dichiarazione di inizio attività“, entra naturalmente nel regime di contabilità semplificato ai sensi dell’art. 13, co. 1, D.P.R. 600/1973. Non si può superare il limite di ricavi di € 400 mila altrimenti si passa automaticamente nel regime di contabilità ordinario.

Ovviamente si tratta di una contabilità semplificata basata sul “principio di cassa”, secondo il quale i costi ed i ricavi conseguiti saranno “effettivi” al momento del pagamento o dei un incasso degli stessi.
Il professionista deve aprire la Partita IVA attraverso la Dichiarazione di inizio attività, con la quale apre la propria posizione fiscale e comunica la stessa all’Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.

Sotto il profilo contabile, si devono registrare le fatture di acquisto e le fatture di vendita
(parcelle), corredate dai rispettivi incassi e pagamenti. Ogni trimestre si procede alla liquidazione dell’IVA scaturita dalla differenza dell’IVA sulle fatture di acquisto e quella sulle fatture di vendita. Se l’imposta è a credito va in detrazione nel trimestre successivo se, invece, è a debito essa va versata all’Erario attraverso il modello F24.
Inoltre gli obblighi dei contribuenti nel regime di contabilità semplificata sono:

  • Tenuta dei Registri IVA;
  • Tenuta del Registro incassi/pagamenti (Registro cronologico);
  • Tenuta del Registro dei beni ammortizzabili;
  • Tenuta del Libro Unico del Lavoro in caso di dipendenti.

 

Tassazione Regime semplificato

Come detto anche prima, il reddito del professionista avviene in base al principio di cassa, nel senso che concorrono alla determinazione del reddito solamente costi e ricavi che sono stati regolarmente incassati e pagati.

Tale reddito viene regolarmente tassato ai fini Irpef in base a determinati scaglioni:

  • Da 0 a € 15.000: 23%;
  • Da € 15.000 a € 28.000: 27%;
  • Da € 28.000 a € 55.000: 38%;
  • Da € 55.000 a € 75.000: 41%;
  • Otre € 75.000: 43%.

In deduzione dal reddito possono essere portati determinati costi, quali i contributi versati a casse professionali o all’Inps, ecc.

 

Esempio di tassazione

Un professionista a fine anno 2017 consegue un reddito di € 10.000, versa € 2.500 di contributi previdenziali ed ha moglie a carico fiscale per 12 mesi.

 

Reddito € 10.000
Deduzioni € 2.500
Reddito da tassare ai fini Irpef € 7.500
Detrazione coniuge € 727
€ 6.773 × 23%
Imposta a debito € 1.557,79

Il professionista è tenuto poi a presentare la Dichiarazione IVA insieme al modello Unico (dal 2017 si chiamerà Redditi PF) e al Modello IRAP, ove ricorrano i requisiti.

 

Regime Forfettario 2017

La Legge di stabilità 2015 ha introdotto il nuovo regime forfettario che poi è stato modificato dalla Legge di stabilità 2016.
Questo regime prevede una tassazione agevolata ai fini Irpef e una significativa riduzione della contribuzione previdenziale.

 

Requisiti

Possono accedere al regime forfetario i professionisti già in attività o quelli che iniziano una nuova attività di impresa.

  • Limite dei ricavi. Possono accedere a tale regime i professionisti che hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a determinati limiti in base al codice ATECO:
TABELLA LIMITI DEI RICAVI E COEFFICIENTI DI REDDITIVITA’
Settore Codice ATECO Vecchi limiti di ricavi Nuovi limiti di ricavi Coefficienti di redditività
Industrie alimentari e bevande (10 – 11)

35.000

45.000

40%

Commercio all’Ingrosso o dettaglio 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9

40.000

50.000

40%

Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande 47.81

30.000

40.000

40%

Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 – 47.89

20.000

30.000

54%

Costruzioni e attività immobiliari (41 – 42 – 43) – (68)

15.000

25.000

86%

Intermediari del commercio 46.1

15.000

25.000

62%

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (55 – 56)

40.000

50.000

40%

Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi (64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)

15.000

30.000

78%

Altre attività economiche (01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 –32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99)

 

20.000

30.000

67%

Se il professionista esercita più attività con codici ATECO differenti, occorre considerare il limite più elevato tra quelli fissati per ciascuna delle attività esercitate.

  • Limite spese. I professionisti non devono superare spese superiori a € 5.000 lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori.
  • Beni Strumentali: Il costo complessivo dei beni strumentali posseduti a fine anno non deve essere superiore a € 20.000. Non si considerano i beni strumentali inferiori ad € 516,46 mentre si considerano al 50% quelli ad uso promiscuo.

 

Cause di esclusione dal regime

Non possono aderire al regime forfettario i professionisti:

  • che si avvalgono di regimi speciali IVA;
  • non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea, i quali producono in Italia almeno il 75% del reddito prodotto;
  • che effettuano cessioni di fabbricati, terreni edificabili o cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi;
  • che partecipano a società di persone, ad associazioni professionali, di cui all’articolo 5 del TUIR, o a società a responsabilità limitata aventi ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale;
  • che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato.

 

Inoltre, il regime forfetario cessa di avere efficacia a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche solo uno dei requisiti di accesso previsti dalla legge ovvero si verifica una delle cause di esclusione.

 

Start-up

Il regime forfetario prevede un’aliquota dell’imposta del 5% per i primi 5 anni, anziché il 15% per i professionisti che hanno già in essere un’attività.
Il professionista può usufruire dell’aliquota d’imposta agevolata solamente se:

  • non ha esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non deve costituire una mera prosecuzione di altre attività precedentemente svolte sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;
  • se l’attività rappresenta il proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi del periodo d’imposta precedente non deve essere superiore ai limiti di ricavi previsti per il regime forfetario.

 

Contributi INPS

I professionisti nel regime forfettario hanno la possibilità di accedere al beneficio di riduzione del carico contributivo del 35%, beneficiando di questa importante riduzione ai fini contributivi. Per usufruire di questa agevolazione il professionista deve presentare una comunicazione (entro il 28 febbraio di ogni anno) con la quale evidenzia i requisiti necessari.
Possono accedere al regime dei contributi INPS agevolati ridotti del 35% i titolari di partita IVA nel regime forfettario che: svolgono attività d’impresa e devono iscriversi obbligatoriamente alla gestione separata INPS artigiani e commercianti.
Allo stesso tempo, non possono accedere al regime dei contributi INPS agevolati ridotti del 35% i contribuenti nel regime forfettario che: svolgono attività professionali non soggette all’iscrizione obbligatoria alla Camera di Commercio né alla cassa professionale e che hanno l’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS professionisti senza cassa.

 

Esempio di tassazione

Un professionista a fine anno 2017 consegue un reddito di € 10.000 e versa contributi per € 2.500 (nuova attività).

Reddito

€ 10.000

Coefficiente di redditività

78%

€ 7.800

Contributi

€ 2.500

Reddito imponibile

€ 5.300

Imposta sostitutiva

5%

Imposta a debito

€ 265