Super bonus edilizia: nuovi requisiti e regole di accesso

Grazie alla legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) il super bonus del 110% spetterà nella misura del 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2023, al 70% per quelle sostenute nell’anno 2024 e al 65% per quelle sostenute nell’anno 2025.

Villette

Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche, non imprenditori o professionisti, su unità immobiliari unifamiliari, il super bonus del 110%, in vigore per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, può spettare «anche» per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che al 30 giugno 2022 siano stati effettuati i lavori per almeno il 30% dell’«intervento complessivo», in base al Sal e indipendentemente dal pagamento (risposte 24 novembre 2021, n. 791 e 9 novembre 2020, n. 538).
Sono state superate, pertanto, le limitazioni previste dalle prime bozze della legge di bilancio, secondo le quali la
proroga era prevista per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 solo nei seguenti casi, alternativi:

  • in caso di presentazione prima del 1° ottobre 2021 della Cila o della Cilas;
  • in caso di persona fisica con Isee non superiore a 25.000 euro annui e con unità immobiliare adibita ad abitazione
    principale;
  • in caso di intervento di demolizione e ricostruzione di edifici, con le formalità amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo già avviate al 30 settembre 2021.

Visto di conformtà

Anche ai fini della detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi del super bonus del 110% (non per la detrazione diretta dei bonus diversi dal 110%) e non solo ai fini dell’opzione per la cessione
o per lo sconto in fattura, è necessario il rilascio del visto di conformità nel modello Redditi o nel 730, per i pagamenti dal 12 novembre 2021, agevolati con il criterio di cassa ovvero per le
«fatture emesse» dal 12 novembre 2021 (a prescindere dal periodo di imputazione della spesa), per le imprese, le società e gli enti commerciali che applicano solitamente il criterio di competenza. Questo nuovo visto, però, non è necessario nei casi di:

  • «dichiarazione presentata direttamente dal contribuente» alle Entrate, attraverso la dichiarazione precompilata predisposta dall’agenzia (modello 730 o modello Redditi);
  • ovvero «tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale».

Questo nuovo visto di conformità non è richiesto, pertanto, per le spese relative all’anno 2020 indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al medesimo anno 2020 (modello 730/2021 o modello Redditi 2021), neanche se pre sentata dopo l’11 novembre 2021 o di integrativa relativa al 2020.
Questo visto non va richiesto in relazione all’intera dichiarazione in cui la detrazione è indicata, ma può riferirsi solo ai dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla
stessa. Resta fermo che il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità sull’intera dichiarazione nei casi
normativamente previsti, come ad esempio se presenta il modello 730 a un Caf o a un professionista abilitato
o se desidera utilizzare in compensazione i crediti Irpef o Ires (e relative addizionali) di Redditi per importi superiori a 5mila euro annui.
Quest’ultimo visto sull’intera dichiarazione Redditi o sul 730 assorbe quello specifico per il super bonus del 110%.

Pertiennze

Il bonus casa, l’ecobonus e il sismabonus, ordinari o super al 110%, possono essere fruiti anche se i lavori vengono effettuati solo su una pertinenza e «indipendentemente dalla circostanza che
l’intervento interessi anche il relativo edificio residenziale principale» (circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E, risposta 4.1.1 e risposta del 13 dicembre 2021, n. 806, circolare dell’8 agosto 2020, n. 24/E, paragrafo 2).
Naturalmente, in questo caso, per il risparmio energetico (anche super) è necessario che nella pertinenza vi sia un
impianto di riscaldamento.

Pertinenze staccate. Secondo la risposta del 13 dicembre 2021, n. 806, il super sisma bonus del 110% può essere
fruito anche se i lavori vengono effettuati su due pertinenze autonomamente accatastate (un’autorimessa e una
cantina) «situate in un fabbricato accessorio e separato dal predetto fabbricato principale, ma ubicato nella medesima area cortiliva». L’interpretazione è estendibile anche al bonus casa, al sismabonus ordinario e, in caso di pertinenze riscaldate (Faq Enea 3.B del 25 gennaio 2021 e interrogazione parlamentare del 7 luglio 2021, n. 5-06256), anche all’ecobonus, ordinario o super.