Superbonus: cessione del credito – la garanzia ANCE

Sono alcune delle misure “sblocca crediti” previste dall’emendamento riformulato al dl Aiuti quater all’esame del Senato

Le possibilità di cessioni dei crediti del Superbonus ad
intermediari “qualificati”
, ovvero a banche e assicurazioni, passano da 2 a 3.
È una delle misure “sblocca crediti” previste dall’emendamento riformulato al
DL Aiuti quater all’esame del Senato. Allo stesso tempo la SACE può concedere
garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie e degli altri soggetti
abilitati all’esercizio del credito, per finanziamenti sotto qualsiasi forma,
«strumentali a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese».

Le norme cambiate

La norma modifica le attuali limitazioni previste dalla normativa vigente che, in relazione ai crediti derivanti dall’esercizio dell’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito, prevede la possibilità di effettuare solo due ulteriori cessioni a favore di soggetti “qualificati”. Viene quindi previsto l’innalzamento del limite da due a tre con la conseguenza che dopo la prima cessione all’impresa, quest’ultimo può essere ceduto ancora al massimo per tre volte nei confronti di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo o di imprese di assicurazione autorizzate.

Non sono più previsti aumenti di gettito

Come viene spiegato nella relazione illustrativa, resta peraltro salva la possibilità, per le banche, di cedere a favore di partite Iva con conto corrente all’interno della stessa banca, senza facoltà di ulteriore cessione. Sotto l’aspetto strettamente finanziario, non sono previsti effetti in termini di gettito.

Norme cessioni già valide prima di conversione decreto

Le novità sulla cessione dei crediti del Superbonus (che tra banche e assicurazioni passano da 2 a 3) si applicano «anche ai crediti d’imposta oggetto delle comunicazioni di cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, rendendo quindi applicabile la nuova disciplina anche alle opzioni già comunicate». Lo prevede l’emendamento riformulato al dl Aiuti quater.